La riforma del processo civile – Il rito del lavoro

 Di recente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. 9 dicembre 2021, n. 292) la Legge Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata (Legge 26 novembre 2021, n. 206). 

Mediante la legge delega in parola, il Governo è stato delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio. 

Le modifiche al rito del lavoro. 

Per comprendere le modifiche che ci si propone di apportare al rito del lavoro, occorre partire dal dettato normativo di riferimento, ossia il comma 11 dell’art. 1 della legge delega, il quale prevede che: 

Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che: 

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario; 

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile; 

c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell’azione, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso”. 

In primo luogo, appare evidente l’intenzione del legislatore di voler armonizzare il rito del lavoro (verosimilmente secondo il rito di cui all’art. 414 e ss. c.p.c.) e di voler rendere prioritari i ricorsi – aventi ad oggetto un’impugnativa di licenziamento – volti ad ottenere la reintegrazione sul posto di lavoro. Ciò appare congruo alle esigenze di speditezza dato il carattere di urgenza che contraddistingue questo tipo di azioni. Quanto all’armonizzazione, sembra essere quindi destinato all’abrogazione il c.d. Rito Fornero, rito speciale per l’impugnativa dei licenziamenti, tra l’altro già abbandonato ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. n. 23/2015 per tutti quei lavoratori rientranti, con riferimento alla data di assunzione, nell’ambito del sistema c.d. a tutele crescenti. 

In tema di licenziamento per motivi discriminatori (si veda la lettera c di cui sopra), il legislatore sembra voler valorizzare i rispettivi riti speciali; specificando, poi, che una volta intrapreso il ricorso con una delle formule esperibili (ex 414 c.p.c. o rito speciale) non sarà possibile agire in giudizio con il rito diverso, non scelto in origine. Ponendo così rimedio all’eventuale proliferazione dei processi. 

Novità in materia di negoziazione assistita.

Il comma 4 dell’art. 1 indica una serie di principi e criteri normativi in materia di mediazione e negoziazione assistita. 

La lettera q) del comma 4 recita testualmente: “prevedere, per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile”. 

In tal modo, il legislatore chiarisce il proponimento di voler ampliare l’ambito di applicazione della procedura di negoziazione assistita anche alle controversie individuali di lavoro ex art. 409 c.p.c. 

Ma soprattutto all’accordo negoziato sarà assicurato il regime di inoppugnabilità di cui all’articolo 2113 c.c. Pertanto, una negoziazione conclusa con successo dall’avvocato produrrebbe gli stessi effetti delle rinunce e delle transazioni che avvengono innanzi a determinati soggetti terzi nelle c.d. “sedi protette”. 

Alla luce di quanto emerge dal dettato normativo, si tratterebbe di una facoltà e non di una condizione di procedibilità rispetto alla proposizione dell’azione giudiziale. 

Modifiche in tal senso apporterebbero indubbiamente alcuni benefici ad entrambe le parti; queste ultime, opportunamente affiancate dalla competenza tecnica dei legali di fiducia, potrebbero riuscire a definire una controversia celermente ed in modo certo, senza doversi rivolgere a soggetti terzi, quali le organizzazioni sindacali o l’Ispettorato del Lavoro, accelerando i tempi e riducendo i costi di un eventuale accordo. 

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