Il decreto “Aiuti bis” e le nuove proroghe in materia smart working

In data 21 settembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 221) la legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha convertito in legge con modificazioni il D. L. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti bis).

In materia di lavoro agile, il Legislatore in sede di conversione ha previsto, fino al prossimo 31 dicembre 2022, il diritto individuale al lavoro agile per i lavoratori fragili e genitori di under 14 (art. 23 bis del Decreto Legge), nonché la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di ricorrere allo smart working con le modalità semplificate utilizzate durante la pandemia e, in particolare, senza la necessità di accordo individuale (art. 25 bis del Decreto Legge).

1) Lavoratori fragili

Il diritto per i dipendenti pubblici e privati viene così ripristinato sino al 31 dicembre 2022, dopo che era scaduto il 30 giugno 2022, restando possibile, nell’ottica di rendere maggiormente effettiva tale tutela, l’adibizione del lavoratore fragile a mansione diversa, purché rientrante nella medesima categoria ai sensi della contrattazione collettiva di settore, ovvero ad attività formative il cui svolgimento è possibile da remoto.

2) Lavoratori genitori di under 14

Il diritto in questione per i lavoratori del settore privato, che era scaduto in data 31 luglio 2022, viene ripristinato sino al 31 dicembre 2022. Resta fermo che le caratteristiche della prestazione lavorativa devono essere compatibili con le modalità del lavoro agile e che per godere del diritto in questione non vi sia all’interno del nucleo familiare altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito collegati a sospensione o cessazione dell’attività lavorativa ovvero altro genitore non lavoratore.

3) Datori di lavoro del settore privato

Viene, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento al 31 dicembre 2022, superato il ritorno obbligato al regime ordinario, che in precedenza era tornato in vigore a decorrere dal 1° settembre 2022 ed aveva comportato il ripristino della necessità dell’accordo individuale ai sensi della Legge n. 81/2017 e della modalità di comunicazione ordinaria da effettuare entro cinque giorni (D. M. n. 149/2022), anche se in fase di prima applicazione predetto termine era stato posticipato a non oltre il 1° novembre 2022.

Pertanto il datore di lavoro, in alternativa al regime ordinario, potrà nuovamente applicare ai rapporti di lavoro la modalità di lavoro agile semplificata sino al 31 dicembre 2022, vale a dire senza accordo con il lavoratore interessato e mediante l’effettuazione di comunicazione semplificata.

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