Novità su green pass ed obbligo vaccinale: cosa cambia nei luoghi di lavoro?

 Il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, rubricato “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (pubblicato in GU il 24 marzo 2022) introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ed allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico. 

Il 31 marzo 2022 è la data fissata per la cessazione dello stato di emergenza e, pertanto, ci si prepara ad un graduale ritorno alla normalità anche con la fine del sistema differenziale a zone colorate. 

Il decreto contiene 15 articoli e due allegati; le principali misure che incidono in materia di lavoro sono: 

  1. a) Le novità sull’utilizzo della mascherina (art. 5) 

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in determinati casi, tra cui: a) per l’accesso a determinati mezzi di traporto e per il loro utilizzo; b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, anche ove ubicate in comprensori sciistici; c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive. 

In tutti gli altri luoghi al chiuso – diversi da quelli per i quali è espressamente richiesto l’utilizzo della mascherina FFP2 – è comunque fatto obbligo di “indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. 

Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo, nonché i soggetti che svolgano attività sportiva. 

  1. b) Una graduale eliminazione del green pass (artt. 6 e 7) 

Dal 1° aprile 2022 è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il c.d. green pass base; il nuovo decreto, infatti, prevede la fine dell’obbligo del super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50.

Se da un lato resteranno le vigenti sanzioni amministrative in caso di mancata esibizione del green pass, dall’altro sarà abolita la misura della sospensione dal lavoro. Il super green pass sarà ancora necessario, invece, per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso, piscine, palestre e centri benessere. 

Inoltre, dal 30 aprile 2022, non sarà più obbligatorio esibire il certificato verde per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico locale, per accedere agli uffici pubblici, nei negozi e nelle banche. 

  1. c) Variazioni in tema di obbligo vaccinale (art. 8) 

L’obbligo vaccinale permarrà fino al 15 giugno 2022 per determinate categorie di lavoratori, come ad esempio: il personale scolastico; il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale; il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; il personale delle università; il personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale. 

Tuttavia, per questi lavoratori il decreto prevede l’eventualità che la vaccinazione venga omessa o differita nel caso in cui il vaccino costituisca un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore. 

Fino al 15 giugno 2022 per gli over 50 permane l’obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro in caso di inadempimento. 

L’obbligo di vaccinazione permarrà fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per il personale del comparto sanitario. 

  1. d) Eliminazione delle quarantene precauzionali 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 si applicherà il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con predetti soggetti ed è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Con circolare del Ministero della salute saranno definite le modalità attuative di tali disposizioni. 

  1. e) Estensione del regime semplificato per lo smart working fino al 30 giugno 

Tale previsione, contenuta nell’allegato B del decreto, ossia tra le disposizioni che l’art. 10 proroga fino al 30 giugno 2022, determina la proroga del c.d. “lavoro agile emergenziale”, prevedendo quindi sino alla data suddetta la possibilità di ricorrere al lavoro agile a seguito di mera comunicazione amministrativa ed in assenza di un accordo individuale tra le parti. 

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