A seguito del confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali, lo scorso 30 giugno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato la sottoscrizione del nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo aggiorna le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID – 19 negli ambienti di lavoro, già previste nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo 2020, il 24 aprile 2020 e il 6 aprile 2021.
Il documento in commento contiene dunque indicazioni operative aggiornate, volte ad agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio anche in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica che sta registrando un nuovo innalzamento degli indici di contagio.
Preliminarmente, il Protocollo stabilisce che i datori di lavoro debbano aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, alla luce delle nuove misure, eventualmente integrandole ovvero applicandone di ulteriori più incisive nel contrasto alla diffusione del virus.
Di seguito i principali aspetti regolati dal Protocollo:
Informazione
Il datore di lavoro deve assicurarsi che tutti i lavoratori e in generale chiunque entri in azienda:
– abbia la consapevolezza ed accetti il fatto di non poter fare ingresso o permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente in presenza dei sintomi del Covid-19;
– si impegni a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
– si impegni a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa.
Modalità di ingresso nel luogo di lavoro
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, “potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro”.
Le persone con una temperatura superiore ai 37,5° C “saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2” ove non ne fossero già dotate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, bensì dovranno contattare il proprio medico curante e seguirne le indicazioni.
Inoltre, è previsto che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/ COVID-19 avverrà – secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022 – previa trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto riportante l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.
Come per il precedente protocollo, la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione degli stessi.
Gestione degli appalti
In caso di positività accertata di dipendenti dell’appaltatore che lavorino nel medesimo sito produttivo del committente, l’appaltatore dovrà informare il committente immediatamente, a mezzo del medico competente se presente.
Il committente deve fornire completa informativa del proprio protocollo all’azienda appaltatrice e vigilare sul suo pieno rispetto (oltre che da parte dei propri dipendenti) anche da parte dei dipendenti dell’appaltatore.
Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria
Sul tema il Protocollo prevede che il datore di lavoro ha il dovere di assicurare “la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”,così come previsto dalla circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021.
Pertanto, nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali occorre procedere alla pulizia e sanificazione degli stessi, nonché alla loro ventilazione, attenendosi alle disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.
Ma non è tutto; è infatti necessario da parte del datore di lavoro provvedere allapulizia, a fine turno, e alla sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con i detergenti adeguati, sia negli uffici che nei reparti produttivi, il che vale anche per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
Viene prescritto altresì che in tutti gli ambienti di lavoro “vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata”.
Precauzioni igieniche personali
Il Protocollo prevede (come per i precedenti protocolli) che le persone presenti nel luogo di lavoro ricorrano a tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Il datore di lavoro, a tale scopo, deve mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, che devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. È raccomandata in ogni caso la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Con riferimento ai “dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, viene evidenziato che l’uso delle “mascherine” FFP2, anche se ad oggi obbligatorio solo in alcuni settori, resta un importante presidio a tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove, comunque, non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Il nuovo Protocollo prevede in ogni caso il dovere del datore di lavoro di assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili, di concerto con il medico competente o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e tenuto conto delle specifiche mansioni e del singolo contesto lavorativo.
Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
Il Protocollo stabilisce che è necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, “che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento”.
In particolare viene evidenziato che la sorveglianza sanitaria “oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio”,costituisce un’occasione di “informazione e formazione” da parte del medico competente nei confronti dei lavoratori “relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti”.
È stabilito altresì che il medico competente lavori di concerto con il datore di lavoro, il RSPP e i RLS/RLST al fine di identificare ed attuare le misure più opportune volte alla limitazione del rischio del contagio.
È ancora previsto che ai fini della riammissione in servizio del lavoratore a seguito di positività riscontrata, oltre quanto ricordato sopra al punto 2, venga effettuata una visita medica da parte del medico competente, indipendentemente dalla durata dell’assenza, volta a verificare l’idoneità alla mansione ed eventuali “profili specifici di rischiosità”.
Lavoro agile e lavoratori fragili
Riguardo al “lavoro agile”, il Protocollo osserva come lo stesso rappresenti sempre un valido presidio per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, vieppiù con riferimento ai lavoratori fragili. Pertanto viene auspicata la proroga della possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con riferimento ai “lavoratori fragili”, si segnala che il datore di lavoro deve stabilire per questi, sentito il medico competente, “specifiche misure prevenzionali e organizzative”.