Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Cosa cambia?

 La legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (d’ora in avanti, “Legge di Bilancio 2022”), introduce importanti novità in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro rispetto alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. 

Nel riordino della normativa degli ammortizzatori sociali rivestono un ruolo rilevante anche le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4). In particolare, ai sensi del Decreto Sostegni ter, i datori di lavoro dei settori individuati di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato I al Decreto che, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 (CIGO e CIGS) e 29, comma 8 (FIS), del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. 

Si precisa che, così come chiarito dall’INPS con Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022. 

Di seguito le principali novità: 

  1. a) Cassa integrazione guadagni ordinaria 

La Legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei destinatari della cassa integrazione guadagni facendovi rientrare anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti assunti per il conseguimento della qualifica o per percorsi di alta formazione e ricerca. A tal proposito si legge che: “ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda” (…); in tal modo, la Legge di Bilancio 2022 interviene a modificare l’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 

Cambiano, inoltre, alcuni requisiti per accedere alla Cigo; per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a 30 giorni; diversamente, prima di tale novella normativa era previsto che, per accedere al sostegno, i lavoratori possedessero un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si introduce un unico massimale (per l’anno 2021, pari ad Euro 1.199,72), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. 

Il Decreto Sostegni ter (art. 23) introduce, invece, delle novità in merito agli aspetti di tipo regolamentare, quale ad esempio la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della Cigo in capo all’INPS. 

  1. b) Cassa integrazione guadagni straordinaria 

Le modifiche interessano non solo la cassa integrazione guadagni ordinaria ma anche la cassa integrazione straordinaria. L’INPS, con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, evidenzia come la Cigs sia uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori. 

In relazione al campo di applicazione, dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento: 

a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D. Lgs. n. 148/2015. Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, anche in questo caso, devono essere compresi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. 

b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 2014, n. 13. 

Viene allargata significativamente la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Infatti, oltre a quelli già ricompresi, sono ricompresi anche quelli operanti in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D. Lgs. n. 148/2015. 

Con riferimento alle “causali” utilizzabili ai fini dell’accesso, la Legge di Bilancio 2022 fornisce un’interpretazione più estesa della causale di “riorganizzazione aziendale”, ricomprendendovi anche casi in cui le aziende debbano “realizzare processi di transizione”, i quali saranno, poi, individuati nello specifico con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Vale la pena ancora ricordare che la Legge di Bilancio 2022 prevede, in via eccezionale, due ulteriori possibilità di intervento di integrazione salariale straordinaria (art. 1, commi 200 e 216). In caso di (i) accordo di transizione occupazionale, l’impresa coinvolta, al termine dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, può beneficiare in deroga ai limiti massimi di durata del trattamento di CIGS, di ulteriori 12 mesi di trattamento finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero. Inoltre, (ii) in caso di processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica dell’impresa coinvolta, è possibile, onde quest’ultima possa far fronte a tali scenari, richiedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, anche in questo caso in deroga ai limiti massimi di durata del trattamento. 

  1. c) Fondi di solidarità bilaterali 

Dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e che occupano almeno un dipendente, dovranno assicurare, attraverso i fondi di solidarietà bilaterale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in materia di integrazione salariale. 

Secondo quanto precisato dall’INPS, per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, entro il 31 dicembre 2022; in caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 148/2015, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023. 

  1. d) Fis 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D. Lgs n. 148/2015, ossia della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo. 

Come precisato dalla Circolare INPS già citata, la disposizione allarga la platea dei soggetti tutelati dal FIS che, fermo restando la sua natura residuale, prima del riordino della normativa garantiva i datori di lavoro non destinatari delle disposizioni di cui al Titolo I del D. Lgs n. 148/2015 (CIGO o CIGS), né delle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, con dimensioni aziendali mediamente superiori a cinque addetti nel semestre precedente. 

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