“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D. lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
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La Corte d’Appello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado in parte qua, ha rigettato l’appello proposto da alcune lavoratrici, dichiarando prescritti i crediti retributivi da queste vantati nei confronti della società datrice di lavoro, sul presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro e della conseguente decorrenza del termine di prescrizione già durante lo svolgimento del rapporto medesimo. Ciò anche dopo la modifica dell’art. 18 St. Lav., per effetto della L. n. 92/2012 prima e del D. Lgs. n. 23/2015 poi, in quanto a seguito delle predette modifiche residua l’applicazione della tutela reale nel caso di licenziamento ritorsivo che venisse comminato a seguito ed in ragione di eventuali rivendicazioni di natura retributiva da parte dei lavoratori.
La Corte di Cassazione non ha condiviso predetta interpretazione ed ha, così, dichiarato fondato il ricorso.
La Suprema Corte ha confermato l’esclusione della decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro laddove sussista una situazione psicologica del lavoratore tale da poterlo indurre a non esercitare il proprio diritto per timore del licenziamento, configurabile allorquando manchi un’effettiva stabilità del rapporto, ossia qualora all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non segua la piena reintegrazione del lavoratore nella posizione giuridica preesistente.
La Corte di Cassazione, quindi, ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modificato per effetto della L. n. 92/2012 e del D. Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e della tipologia di tutela applicabile, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Da ultimo, è stato ribadito che la prescrizione decorre in corso di rapporto di lavoro unicamente se la reintegrazione sia ed altresì appaia al lavoratore la tutela applicabile avverso qualsivoglia illegittima risoluzione del rapporto stesso, a prescindere cioè dalla natura della risoluzione stessa. Solo a tale condizione è possibile escludere la sussistenza di una situazione psicologica di timore da parte del lavoratore che lo induca ad astenersi da rivendicazioni per evitare un possibile licenziamento.